Art. 6.
(Presidente).

      1. Il presidente, individuato fra i massimi esperti nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità, è nominato dal Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Il presidente è il rappresentante legale dell'Autorità e partecipa al foro consultivo istituito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
      3. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione e predispone l'ordine del giorno sentito il direttore generale.

 

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